Elektrizitätserzeugung aus erneuerbaren Quellen

Con D. Lgs. n°387/2003, l’Italia ha inteso mettere in atto l’impegno assunto con la sottoscrizione del protocollo di Kyoto, con la promozione, lo sviluppo e la maggiore utilizzazione di fonte energetiche rinnovabili.
Tra le altre, sono considerate fonti rinnovabili, le biomasse e il biogas. La disciplina autorizzativa degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è contenuta nell’art. 12 del D.Lgs. n° 387 del 2003.
Ai fini della autorizzazione degli impianti l’Amministrazione competente è individuata in base alla fonte rinnovabile utilizzata ed alla potenza dell’impianto.

Con DGRV n° 2204 del 08 agosto 2008, la Regione Veneto ha fornito le prime disposizioni organizzative per l’autorizzazione, l’installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Mit dem Ministerialerlass vom 18. Dezember 2008 gab das Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung grünes Licht für die Förderung der Stromerzeugung in kleinen Anlagen auf Bauernhöfen und in Ställen, die mit landwirtschaftlicher Biomasse wie Energiepflanzen, Baumschnittresten oder Dung aus der Viehzucht betrieben werden.

Da ultimo, con legge n° 285/2008, viene introdotta una disciplina agevolata per la combustione di vinacce esauste, le bucce, i vinaccioli, provenienti da processi di distillazione.

Dal 1° rapporto sulle bionergie nel Veneto realizzato da Veneto Agricoltura, risulta che la Regione Veneto è molto attenta alle potenzialità delle bioenergie, avendo fatto registrare negli ultimi anni un notevole incremento delle produzioni agricole destinate a questi scopi.

Si tratta di un passo importante verso il raggiungimento entro il 2020 degli impegni fissati dalla UE sul clima che prevedono l’obiettivo del 20% di produzione di energia da fonti

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