Con D. Lgs. n°387/2003, l’Italia ha inteso mettere in atto l’impegno assunto con la sottoscrizione del protocollo di Kyoto, con la promozione, lo sviluppo e la maggiore utilizzazione di fonte energetiche rinnovabili.
Tra le altre, sono considerate fonti rinnovabili, le biomasse e il biogas. La disciplina autorizzativa degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è contenuta nell’art. 12 del D.Lgs. n° 387 del 2003.
Ai fini della autorizzazione degli impianti l’Amministrazione competente è individuata in base alla fonte rinnovabile utilizzata ed alla potenza dell’impianto.
Con DGRV n° 2204 del 08 agosto 2008, la Regione Veneto ha fornito le prime disposizioni organizzative per l’autorizzazione, l’installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Com o Decreto Ministerial de 18 de dezembro de 2008, o Ministério do Desenvolvimento Económico deu luz verde aos incentivos à produção de eletricidade por pequenas centrais instaladas em explorações agrícolas e estábulos, alimentadas por biomassa agrícola, como culturas energéticas, resíduos de poda ou estrume de explorações pecuárias.
Da ultimo, con legge n° 285/2008, viene introdotta una disciplina agevolata per la combustione di vinacce esauste, le bucce, i vinaccioli, provenienti da processi di distillazione.
Dal 1° rapporto sulle bionergie nel Veneto realizzato da Veneto Agricoltura, risulta che la Regione Veneto è molto attenta alle potenzialità delle bioenergie, avendo fatto registrare negli ultimi anni un notevole incremento delle produzioni agricole destinate a questi scopi.
Si tratta di un passo importante verso il raggiungimento entro il 2020 degli impegni fissati dalla UE sul clima che prevedono l’obiettivo del 20% di produzione di energia da fonti
