Nouvelles règles européennes sur les plastiques à usage unique

Le norme dell’UE sui prodotti monouso in plastica, adottate nel maggio del 2019, sono indirizzate ai 10 oggetti in plastica che più spesso inquinano le spiagge e i mari d’Europa, in aggiunta alle attrezzature da pesca perdute o abbandonate. Le norme vietano i prodotti in plastica monouso per i quali già esistono delle alternative non contenenti plastica. Altre misure mirano a ridurre il consumo dei prodotti in plastica gettati più frequentemente nei rifiuti, ad ampliare la responsabilità dei produttori, a cambiare la progettazione di alcuni prodotti e ad informare e rendere più consapevoli i consumatori. Dal 2021 sarà in vigore un divieto per cotton fioc, posate, cannucce, bastoncini per mescolare i drink e bastoncini per palloncini monouso in plastica, oltre a recipienti per bevande (inclusi i bicchieri) di polistirene espanso. Questi oggetti dovranno essere prodotti a partire da materiali più sostenibili o dovranno essere sostituiti da alternative riutilizzabili.
TEST D'URGENCE DU GEL D'ASSAINISSEMENT COVID-19
Vi informiamo che il nostro laboratorio è in grado di effettuare i test necessari per le certificazioni e validazioni secondo le norme: -UNI EN 1499:2013 -UNI EN 1500:2013 -UNI EN 1276:2019 inoltre siamo in grado di effettuare in BPL i test di determinazione e validazione del contenuto di alcool nei gel igienizzanti al fine del riconoscimento quale Presidio Medico Chirurgico PMC da parte del Ministero della Salute. Se di Vostro interesse il ns. ufficio Commerciale è a Vs. disposizione.
LÉGIONELLOSE
La legionellosi è un’infezione polmonare causata dal batterio Legionella pneumophila. Le strutture a rischio sono tutti gli impianti e i trattamenti tecnologici di distribuzione dell’acqua, con una maggiore probabilità di formazione dei batteri negli impianti che comportano un riscaldamento dell’acqua e la formazione di aerosol. Il batterio della Legionella prolifera soprattutto in ambienti acquatici caldi, tra i 22°C e i 42°C, e trova condizioni di vita ottimali nel biofilm presente nelle tubazioni e nei serbatoi idrici. La prevenzione è il primo passo per ridurre le probabilità di contaminazione negli impianti di distribuzione d’acqua e nei sistemi di condizionamento. Le utenze maggiormente esposte al rischio di contaminazione sono: · hotel, alberghi e campeggi · case di cura, ospedali e cliniche · scuole e impianti per attività sportive · piscine, stabilimenti termali e spa · edifici con impianti di condizionamento, torri di raffreddamento, impianti idrosanitari · fontane decorative e cascate artificiali Lab-Control è in grado di assistere i clienti nella valutazione del rischio e nei campionamenti necessari.
Acqua in bottiglia. E’ reato “di pericolo presunto” il deposito al sole
La Corte di Cassazione con la sentenza 39037/18 del 28 agosto nel confermare la condanna a un commerciante che aveva accatastato confezioni di acqua minerale all’esterno di un deposito in Sicilia, nel periodo estivo, in pieno giorno, ha ribadito un importante principio in materia di reati contro la salute per mezzo di sostanze alimentari e cioè che esporre l’acqua in bottiglia di plastica sotto la diretta luce del sole è reato perchè pericoloso e nocivo per la salute dal momento che l’acqua si contamina. Un commerciante era stato condannato dal Tribunale di Messina per il reato di cui all’art. 5 della L. n. 283 del 1982, per avere detenuto per la vendita, in cattivo stato di conservazione, più confezioni di acqua accatastate alla rinfusa all’esterno di un deposito ed esposte alla luce del sole, in periodo estivo in pieno giorno. In conclusione, tale reato si configura anche senza la prova della concreta pericolosità dell’alimento ma rileva unicamente la condotta idonea a porre in essere un danno o deterioramento dell’alimento.
L'ANALYSE SENSORIELLE DES EMBALLAGES

Si tratta di un metodo oggettivo che sfrutta gli organi sensoriali umani i quali, secondo studi certificati, si comportano come dei veri e propri strumenti di misura.Infatti, numerosi studi effettuati in questi anni, hanno stabilito con certezza che gli organi sensoriali umani sono costituiti da cellule specializzate nel riconoscere i singoli tipi di molecole con cui vengono a contatto. I test di analisi sensoriale tradizionali vengono condotti mediante panel di assaggiatori addestrati, secondo le modalità codificate dalle norme UNI o DIN. Accanto a questi test, più di recente abbiamo sviluppato le analisi sensoriali di tipo strumentale. L’ufficio commerciale Lab-Control è a vostra completa disposizione per approfondire questi test.
RÉÉDITION DES RAPPORTS D'ESSAIS
PROCEDURA RELATIVA ALLE RICHIESTE DI MODIFICA DEI RAPPORTI DI PROVA GIA’ EMESSI Alla luce delle frequenti richieste provenienti dai ns Clienti circa la possibilità di riemettere Rapporti di Prova riportanti modifiche e/o integrazioni già in possesso del Committente, si comunicano le disposizioni della European Co-operation for Accreditation (EA) rese note nella 33° Assemblea Generale del 27- 28 Maggio 2014 entrati in vigore ormai dal 2015. Riassumendone i contenuti: NON E’ CONSENTITO al Laboratorio accreditato di ri-emettere rapporti di prova apportando modifiche/variazioni che riguardino il nome del campione, il nome commerciale del prodotto o il marchio del prodotto (compreso il nome del produttore, il numero di lotto, ecc.) precedentemente indicati dal Committente. Tale pratica non è permessa anche quando ci sia un chiaro riferimento al rapporto di prova iniziale che viene sostituito. Nel caso in cui il Committente abbia esigenza di ottenere un Rapporto di prova in cui vengano riportati diversi dati identificativi del campione in termini di Nome Commerciale del prodotto o Marchio, sarà necessario inviare un nuovo campione dal quale il prodotto risulti univocamente e chiaramente identificato. Il campione sarà sottoposto a nuove prove e verrà emesso un nuovo Rapporto di Prova nel quale il prodotto risulterà identificato secondo le nuove/diverse istruzioni; E’ CONSENTITO apportare modifiche rese necessarie da eventuali errori commessi dal Laboratorio nella descrizione del Rapporto di Prova (ad es. errore commesso dal Laboratorio nel trascrivere descrizioni e/o dati) E’ CONSENTITO, apportare modifiche rese necessarie da eventuali errori commessi dal Committente nella identificazione del campione e/o nella compilazione dell’ordine (ad es. informazioni nuove/aggiuntive relative al dettaglio del campione, ecc.). Dovrà in ogni caso trattarsi di modifiche che non comportino una variazione sostanziale dell’identificazione del prodotto (come ad es. nuovo/diverso numero di Lotto, nuovo/diverso nome/marchio del prodotto, ecc.). La valutazione di ammissibilità della richiesta di riemissione del Rapporto di Prova resta a discrezione esclusiva del Laboratorio. Non saranno accettate richieste pervenute in altre modalità o al di fuori dei tempi stabiliti nella conferma d’ordine inviata a mezzo email al cliente. Si richiede altresì di prestare la massima attenzione nella lettura delle eventuali trasmissioni in bozza ricevute, allo scopo di segnalare con la massima tempestività eventuali errori del Laboratorio/del Committente nella descrizione del Campione. Per completezza riportiamo di seguito estratto del verbale dell’Assemblea Generale EA: EA Resolution 2014 (33) 31 Reissuance of test reports when the trade name / trademark of the tested product has changed (clause 5.10.9 of ISO/IEC 17025). Test reports shall be reissued only for the correction of errors and the inclusion of omitted data available at the time of test. The unique identification of the sample shall be given and any manufacturers branding or labelling may also be shown andmarked as such. The practice which consists for an accredited laboratory in reissuing a test report under accreditation when the trade name / trademark of the tested product has changed (without testing it again) is not permitted, even with a clear reference to the initial report that it replaces. The product tested has been clearly identified both in the contract review and in the test report. The laboratory shall not assume the responsibility for declaring that the product with the new trade name / trademark is strictly identical to the one tested; this responsibility belongs to the client. A transition period of one year for the complete application of the resolution is defined in order to allow the market to adapt to the change.
DU REG 679/2016 DE L'UE A L'ISO/IEC 27001
Il 24 maggio 2016 è entrato in vigore il nuovo regolamento europeo sulla privacy – Reg UE 2016/679 GDPR, che integra il D.Lgs 196/03 a livello italiano. Il regolamento europeo introduce nuove regole a protezione della privacy e della protezione dei dati, ed è direttamente obbligatorio in tutti gli stati membri dal 25 maggio 2018. Il nuovo regolamento richiede più attenzione, più adempimenti ed una verifica costante dell’efficacia delle misure messe in atto, per tutelare le informazioni custodite, in particolare attraverso mezzi informatici. Per questo motivo Lab-Control ha pianificato una serie di interventi volti alla sicurezza delle informazioni, adeguando il proprio Sistema di Gestione alla norma internazionale UNI EN ISO/IEC :2014, per garantire controlli di sicurezza adeguati e proporzionati, attraverso i quali può dimostrare di essere capace di tutelare in modo globale il patrimonio informativo aziendale. Questo ambizioso progetto, oramai, in fase di completamento, porterà Lab-Control tra le prime aziende italiane del settore ad ottenere questo importante traguardo, e siamo certi che i nostri clienti sapranno apprezzarne i vantaggi ed i valori.
REACH SVHC Janvier 2018
In data 15 gennaio 2018 la l’Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA), ha annunciato che 7 nuove sostanze verranno inserite all’interno dell’elenco di quelle ritenute estremamente preoccupanti candidate all’autorizzazione (SVHC), del regolamento REACH (EC) 1907/2006. Al momento tale lista contiene 181 sostanze. Di seguito riportiamo le sette sopra citate, tendendo presente che il Bisfenolo A era stato già previamente inserito, a causa della sua tossicità. Nome CAS no. Chrysene 218-01-9 (205-923-4) Benz[a]anthracene 56-55-3 (200-280-6) Cadmium nitrate 10325-94-7 (233-710-6) Cadmium hydroxide 21041-95-2 (244-168-5) Cadmium carbonate 513-78-0 (208-168-9) 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo [12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”TM) [covering any of its individual anti- and syn-isomers or any combination thereof] – Reaction products of 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione, formaldehyde and 4-heptylphenol, branched and linear (RP-HP) [with ≥0.1% w/w 4-heptylphenol, branched and linear] – 4,4’-isopropylidenediphenol (bisphenol A)** 80-05-7 (201-245-8)
NOUVELLES HEURES D'OUVERTURE
Si avvisa la gentile clientela che da LUNEDI 4 DICEMBRE 2017 il nostri uffici e laboratori seguiranno il seguente orario: dal lunedì al venerd’ dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 17,30
DISCIPLINE DE SANCTION POUR LES MATÉRIAUX EN CONTACT AVEC LES DENRÉES ALIMENTAIRES
E’ stato pubblicato il 18.03.2017 ed è entrato in vigore il 2.4.2017 il Decreto Legislativo n. 29 del 10 febbraio 2017 “Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n.1935/2004, n.1895/2005, n.2023/2006, n.282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti”. Il nuovo decreto definisce in modo più dettagliato, rispetto al DPR 777/82, le violazioni e le corrispondenti sanzioni rispetto alle principali disposizioni europee, applicabili ai materiali o oggetti destinati al contatto alimentare, tra cui il Regolamento 1935/04/CE e il Regolamento 2023/06/CE.
