Publication des règlements relatifs aux réclamations et aux sanctions
È stato pubblicato il decreto legislativo 27/2017 relativo alla disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui al regolamento (CE) 1924/2006 sulle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, che sarà in vigore dal 1° aprile. Tale provvedimento introduce specifiche sanzioni per gli obblighi stabiliti dal cosiddetto “Regolamento Claims”, lasciando comunque invariate le disposizioni generali previste dal codice del consumo e dalla disciplina sulla pubblicità ingannevole. Il decreto è entrato in vigore il primo aprile 2017
Etichetta nutrizionale obbligatoria – Le nuove regole
A cinque anni di distanza dall’entrata in vigore del Regolamento UE 1169/2011, è finalmente giunta l’ora di inserire la dichiarazione nutrizionale sulle etichette della quasi totalità degli alimenti confezionati. Tuttavia alla data di entrata in vigore della legge sono arrivate alcune circolari ministeriali che hanno cambiato le regole. Premesso che sono sempre esclusi i prodotti ‘preincartati per la vendita diretta’ (es. formaggi esposti in banco-frigo, avvolti nel cellophane con etichetta adesiva del supermercato), gli alimenti venduti sfusi. Le circolari del Ministero dello Sviluppo Economico del 16/11/2016 e del 05/12/2016 hanno esteso la deroga alla etichetta nutrizionale di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera l) del regolamento (UE) n. 1169/2011, agli “alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale.”. I ‘valori medi’ da dichiarare possono venire ricavati, sotto la libera e responsabile scelta dell’operatore, da tre fonti: Lab Control è in grado di assistere le aziende nelle valutazione e raccolta di tutte le informazioni necessarie per l’etichettatura nutrizionale dei propri prodotti
SANCTION DISCIPLINE ÉTIQUETAGE NUTRITIONNEL
A sette anni di distanza dall’entrata in vigore del Regolamento UE 1169/2011, è arrivato il decreto che disciplina le sanzioni in materia di etichettatura nutrizionale. E’ stato pubblicato il giorno 08/02/2018 ed entrerà in vigore il giorno 08/05/2018 il Decreto Legislativo n. 231del 15 dicembre 2017 “Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n.1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori”.
Tests écotoxicologiques
Lab-Control è centro di saggio certificato dal Ministero della Salute per eseguire test ecotossicologici. Dal 2014 Lab Control è certificato dal Ministero della salute a effettuare test nel rispetto della Buona Pratica di Laboratorio ai sensi del Decreto Legislativo 02 Marzo 2007 n.50 e Direttiva 2004/9/CE) e dal 2015 ha ottenuto anche il riconoscimento ministeriale ai sensi dell’art.20 del D.lgs. 26/2014 in materia di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici per le seguenti specie animali: Pesci (Pisces); Trota (Oncorynchus Mykiss); Spigola (Dicentrarchus Labrax) e Orata (Sparus Aurata) con l’autorizzazione n.01/2015-UTLe principali prove sono inoltre accreditate ACCREDIA. Il termine ecotossicologia definisce “la branca della tossicologia che si occupa dello studio degli effetti tossici, causati da inquinanti naturali o sintetici, sui costituenti degli ecosistemi, animali (inclusi gli umani), vegetali e microbi.I meccanismi di tossicità e di detossificazione delle sostanze chimiche vengono investigati a livello molecolare, biochimico e cellulare: questi meccanismi sono utilizzati come biomarker sensibili per evidenziare precocemente i primi segnali di esposizione ad inquinanti o l’insorgenza di fenomeni di tossicità negli organismi marini. Le analisi comprendono variazioni dell’espressione genica e del funzionamento biochimico dei sistemi di biotrasformazione, detossificazione, stress ossidativo, proliferazione perossisomiale, la comparsa di danni a livello di organuli cellulari, alle membrane e al DNA. Numerosi organismi marini (sia invertebrati che pesci) vengono utilizzati per caratterizzare la presenza e la biodisponibilità nell’ambiente marino delle più importanti classi di inquinanti chimici (metalli, idrocarburi policiclici aromatici ed alifatici, organoalogenati e pesticidi, organo stannici, ritardanti di fiamma, tensioattivi). Particolare attenzione viene rivolta allo studio dei fattori biologici, ecologici ed ambientali che influenzano il bioaccumulo, la distribuzione e l’escrezione nei diversi tessuti.
Décret sur les effluents digérés
In data 25 febbraio 2016 è stata attuato il nuovo decreto effluenti sui digestati, che sostituisce il DM 7 aprile 2006 (ora Abrogato). Il nuovo decreto individua le caratteristiche che contraddistinguono il digestato utilizzabile ai fini agronomici ei i requisiti che permettono di considerarlo un sottoprodotto ai sensi dell’articolo 184 – bis del D.Lgs. n. 152/2006. Lab Control è in grado di eseguire le analisi in conformità con il novo decreto spora citato, con la maggior parte delle Prove Accreditate.
Carburants et énergies renouvelables
Lab-Control è dotata i un reparto specializzato nell’analisi dei combustibili e oli lubrificanti, dotato delle principali strumentazioni in grado di eseguire ricerche e analisi chimiche sulle seguenti matrici:
Nouvelles règles sur les combustibles solides secondaires
Dm 14 febbraio 2013, n. 22: Le nuove regole sui Combustibili Solidi Secondari Il settore relativo alla produzione e all’utilizzo dei combustibili solidi secondari, il cosiddetto CSS, è regolamentato in Italia in primis dal Dlgs n° 152/06, come modificato in modo significativo per la parte che riguarda i rifiuti dal Dlgs n° 205/2010, soprattutto per dare corso al recepimento della direttiva 2008/98.La definizione di CSS è contenuta nell’articolo 183, comma 1, lettera cc del Dlgs. n° 152/06: “il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 153591 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l’applicazione dell’articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale” A questo proposito occorre ricordare che la direttiva europea del 2008 sui rifiuti non comprende la definizione sopra riportata, ma più genericamente promuove, secondo una ben precisa gerarchia, il recupero di rifiuti anche attraverso la produzione di energia elettrica o termica.
Nouvelles certifications
Lab-control srl è lieta di comunicare a tutti i propri clienti l’allargamento della propria certificazione da parte del CSQA secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008 per le seguenti attività. Progettazione ed erogazione di servizi di campionamento ed analisi di laboratorio, ricerca, consulenza tecnica e formazione nei settori agroalimentare, ambientale, chimico e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Analisi di biocontaminazione su tessuti e dispositivi medici. Progettazione di piani di campionamento per rifiuti, CDR, e combustibili solidi secondari. Stesura di piani di monitoraggio e controllo finalizzati all’autorizzazione integrata ambientale, Redazione di piani di sicurezza per impianti di gestione rifiuti. Redazione di studi di impatto odorigeno. Redazione di piani di emergenza ai sensi del d.lgs. 81/2008 e smi
Courrier électronique certifié
L’art. 16, co. 6, del D.L. 185/2008, conv. in L. 2/2009, ha imposto alle società di nuova costituzione, iscritte nel Registro delle imprese dopo il 29 novembre 2008, di dotarsi di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) da indicare nella domanda di iscrizione e, a quelle già iscritte nel Registro delle imprese a quella data, di pubblicare nel Registro il proprio indirizzo PEC entro il termine ultimo del 29 novembre 2011. La Posta Elettronica Certificata realizza un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l’invio e la consegna di documenti informatici. Si tratta di uno strumento che permette di dare, ad un messaggio di posta elettronica, lo stesso valore di una raccomandata con ricevuta di ritorno tradizionale, ma che, rispetto a quest’ultima, presenta una serie di vantaggi, quali: a) la possibilità di trasmettere ogni tipo di informazione, messaggio ed allegato in formato elettronico;b) la garanzia di certificazione dell’avvenuta consegna all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario;c) la validità legale dei documenti in entrata ed in uscita;d) il controllo sulla provenienza e sulla correttezza dei messaggi;e) la possibilità di un invio simultaneo, anche a più di un destinatario, con costi estremamente ridotti rispetto ai mezzi tradizionali;f) la velocità di invio e la possibilità di consultazione immediata da ogni Personal Computer collegato alla rete Internet. La casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), una volta inviata al Registro delle imprese, viene pubblicata nella certificazione dell’impresa insieme ai dati relativi alla sede. Essa, infatti, è considerata alla stregua di un domicilio elettronico dell’impresa e dovrà risultare attiva e rinnovata regolarmente nel tempo.
Signature numérique
Il nostro laboratorio in seguito alle normative italiane ed europee (direttiva 1999/93/CE e D.Lvo 7 marzo 2005 n.82 e s.m.i. )sulla dematerializzazione dei documenti e l’istituzione della firma digitale, comunica a tutti i propri clienti che a partire da gennaio 2012 emetterà tutta la documentazione in formato elettronico con firma digitale avanzata emessa dal inforcert spa ed autorizzata dall’ordine dei chimici del veneto. I documenti saranno emessi in formato PDF, leggibili con qualsiasi computer dotato di ADOBE ACROBAT READER versione 8.0 o superiore. E’ possibile utilizzare anche la versione 6 o 7, ma la firma digitale è nativa in acrobat dalla versione 8.0. In riferimento alla Deliberazione CNIPA n.45/2009, il formato PDF (ISO/IEC 32000) è stato riconosciuto pienamente valido per la firma digitale ai sensi dell’Art. 21, comma 15 (in alternativa al file P7M utilizzato in Italia fino al 2006 come estensione dei file firmati digitalmente, ed ad oggi utilizzato dal sistema delle camere di commercio DIKE). I documenti firmati digitalmente, alla prima apertura sul PC, probabilmente forniranno un errore nella validità del firma, in quanto è necessario il collegamento internet per la verifica del certificato digitale di validità della firma nel proprio Acrobat. Ovviamente tale operazione è da eseguire solo alla prima apertura, per maggiori informazioni si veda il sito Adobe italia. I documenti emessi contengono al loro interno la firma digitale, infatti cliccando sopra tale firma è possibile visualizzare il responsabile dell’emissione. Si consulti la pagina informativa del sito Adobe italia per maggiori informazioni, in merito alla verifica della firma digitale. I documenti firmati digitalmente hanno validità legale internazionale e mantengono la loro validità finchè “esistono” come file, la stampa infatti è consentita, ma in tal caso il documento diventa di fatto “una fotocopia”. Si porta a conoscenza dei clienti, che solo i documenti firmati digitalmente secondo le modalità sopra indicate sono validi ai fini di legge, altre tipologie di “firme digitali”, quali le scansioni word, pdf, le copie conformi alle originali depositate presso la sede xxxxx, o l’indicazione che il documento è firmato digitalmente, senza l’evidenza della firma e del relativo ente emittente; sono modalità di firma digitale non previste dalla normativa nazionale o internazionale di riferimento. Pertanto in tali casi i documenti emessi non hanno nessuna validità legale. Attenzione pertanto ad accettare rapporti di prova o documenti firmati digitalmente, difformi dalla normativa vigente, onde evitare spiacevoli contestazioni, anche legali. Si ricorda inoltre che secondo il codice di digitalizzazione della pubblica amministrazione, entro luglio 2013, tutti gli enti pubblici dovranno accettare solo ed esclusivamente documenti firmati digitalmente, in riferimento al piano di dematerializzazione del servizio pubblico. Dal 1° gennaio 2014, anche secondo le ultime decisioni del governo monti, nella pubblica amministrazione saranno utilizzati per la comunicazione “esclusivamente i canali e i servizi telematici”. L’invio dei documenti avverrà tramite il download FTP (File Transfer Protocoll) dai nostri server con area riservata o tramite ‘ausilio della PEC che da 1 gennaio 2012 sarà obbligatoria per le aziende, di cui si riporta la nota informativa sempre in questa sezione news. QUALORA SI RISCONTRINO PROBLEMI CON LA FIRMA DIGITALE, leggere attentamente le seguenti informazioni o consultare il sito Adobe Italia: Per impostazione predefinita, le firme vengono convalidate automaticamente all’apertura del documento. Sul campo firma vengono visualizzate informazioni testuali e grafiche relative allo stato della firma.La firma può risultare nei seguenti stati: Validità della firma sconosciutaIn questo caso il Reader non è stato in grado di effettuare la verifica della validità della firma. Tipicamente questo può verificarsi nel caso in cui non siano ancora stati importati nel Reader il certificato del firmatario, tramite la pannello firma importa identità affidabile, seguendo le indicazioni di acrobat. (questa operazione deve essere eseguita la prima volta che si verifica la prima, dopo di chè acrobat reader memorizzerà l’identità della firma rendendola affidabile) Firma Valida:Il Reader è riuscito a verificare correttamente lo stato di validità del certificato del firmatario. Firma non ancora verificataQuesta segnalazione indica semplicemente che il Reader non ha ancora effettuato la convalida della firma. E’ possibile configurare lo strumento in modo tale che la firma venga automaticamente convalidata all’apertura del documento. In alternativa la firma può essere convalidata manualmente cliccando sul campo firma e seguendo le indicazioni riportate dal Reader stesso. Firma non validaQuesta segnalazione può essere dovuta a motivazioni diverse, tipicamente: certificato del firmatario scaduto o revocato oppure documento alterato dopo la firma.
