PFAS NEI PRODOTTI ALIMENTARI

Il nuovo regolamento 2922/2338 fissa i tenori massimi in microgrammi /Kg in peso fresco di alimento per PFOS, PFOA, PFNA e PFHxS e la loro somma. Tra gli alimenti normati uova, carne, pesce, crostacei , molluschi, frattaglie di varie specie. Tale modifica si è resa necessaria in seguito alla Raccomandazione (UE) 2022/1431 della Commissione del 24 agosto 2022 relativa al monitoraggio delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) negli alimenti e all’adozione del parere del 9 luglio 2020 dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare sul rischio per la salute umana connesso alla presenza di sostanze perfluoroalchiliche negli alimenti. Lab-Control s.r.l. ha recentemente messo a punto un metodo per la determinazione dei PFAS nei prodotti alimentari. Il nostro ufficio commerciale è a Vs. completa disposizione.

Claims, pubblicata la disciplina sanzionatoria

È stato pubblicato il decreto legislativo 27/2017 relativo alla disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui al regolamento (CE) 1924/2006 sulle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, che sarà in vigore dal 1° aprile. Tale provvedimento introduce specifiche sanzioni per gli obblighi stabiliti dal cosiddetto “Regolamento Claims”, lasciando comunque invariate le disposizioni generali previste dal codice del consumo e dalla disciplina sulla pubblicità ingannevole. Il decreto è entrato in vigore il primo aprile 2017

Etichetta nutrizionale obbligatoria – Le nuove regole

A cinque anni di distanza dall’entrata in vigore del Regolamento UE 1169/2011, è finalmente giunta l’ora di inserire la dichiarazione nutrizionale sulle etichette della quasi totalità degli alimenti confezionati. Tuttavia alla data di entrata in vigore della legge sono arrivate alcune circolari ministeriali che hanno cambiato le regole. Premesso che sono sempre esclusi i prodotti ‘preincartati per la vendita diretta’ (es. formaggi esposti in banco-frigo, avvolti nel cellophane con etichetta adesiva del supermercato), gli alimenti venduti sfusi. Le circolari del Ministero dello Sviluppo Economico del 16/11/2016 e del 05/12/2016 hanno esteso la deroga alla etichetta nutrizionale di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera l) del regolamento (UE) n. 1169/2011, agli “alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale.”. I ‘valori medi’ da dichiarare possono venire ricavati, sotto la libera e responsabile scelta dell’operatore, da tre fonti: Lab Control è in grado di assistere le aziende nelle valutazione e raccolta di tutte le informazioni necessarie per l’etichettatura nutrizionale dei propri prodotti

DISCIPLINA SANZIONATORIA ETICHETTA NUTRIZIONALE

A sette anni di distanza dall’entrata in vigore del Regolamento UE 1169/2011, è arrivato il decreto che disciplina le sanzioni in materia di etichettatura nutrizionale. E’ stato pubblicato il giorno 08/02/2018 ed entrerà in vigore il giorno 08/05/2018 il Decreto Legislativo n. 231del 15 dicembre 2017 “Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n.1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori”.

Nuova Multiresiduale Alimenti

Il nostro laboratorio per venire incontro alle esigenze dei clienti e del mercato ha modificato la propria offerta nel settore pesticidi, mettendo appunto un servizio che permette al commerciante e/o all’azienda agricola di poter effettuare uno screnning completo dei principi attivi eventualmente presenti nei loro prodotti. Tale screening tramite l’associazione di ben 3 tecniche strumentali permette la copertura di 550 principi attivi compresi i loro relativi metaboliti, questa multiresiduale permette di rispondere in modo esaustivo alla richieste della grande distribuzione, del settore biologico e del settore ortrofrutta in generale.In tale multiresiduale troviamo tutti i principi attivi di ultima generazione.Il nostro laboratorio è a completa disposizione per fornire tutti i chiarimenti necessari in merito questa nuova offerta analitica.

Nuove Etichette alimentari

Il 22 novembre 2011 è stato pubblicato il nuovo regolamento europeo sulle diciture delle etichette alimentari. Si tratta di una rivoluzione per l’ntero settore perché permetterà ai consumatori di scoprire con più facilità i segreti dei prodotti esposti sugli scaffali dei supermercati. Le novità sono rilevanti, per esempio non ci saranno più segreti per gli “oli vegetali” che dovranno indicare la tipologia ( soia, palma, … ), è obbligatoria la tabella nutrizionale, le diciture scritte con caratteri tipografici invisibili sono state vietate, gli allergeni dovranno essere ben evidenziati nell’elenco degli ingredienti…. Buone notizie anche per le persone allergiche visto che le sostanze allergizzanti dovranno essere evidenziate in grassetto o in colore. Si potrà persino utilizzare il semaforo per indicare i cibi contengono troppi grassi o troppi zuccheri Le novità di rilievo le abbiamo riassunte in questo schema. – Gli alimenti confezionati devono avere una tabella nutrizionale con sette elementi (valore energetico, grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, proteine, zuccheri e sale) riferiti a 100 g o 100 ml di prodotto, che potrà essere affiancata da dati riferiti ad una porzione. Si possono utilizzare altri schemi come i semafori attualmente in auge nel Regno Unito, solo se di facile comprensione.– Le diciture devono essere visibili, è quindi previsto un carattere tipografico minimo di 1,2 mm (0,9 mm per le confezioni più piccole).– E’ obbligatorio indicare il Paese d’origine o il luogo di provenienza per la carne suina, ovina, caprina e il pollame(l’obbligo scatta entro due anni). La Commissione europea valuterà entro cinque anni se estendere l’origine:a) a latte e prodotti non trasformati o mono-ingrediente;b) ad alcuni ingredienti come il latte nei prodotti lattiero-caseari, la carne nella preparazione di altri cibi o altri quando rappresentano più del 50% dell’alimento Un alimento congelato o surgelato venduto scongelato deve riportare sull’etichetta la parola “scongelato”– La carne, le preparazioni a base di carne e i prodotti della pesca venduti come filetti, fette, o porzioni che sono stati arricchiti con una quantità di acqua superiore al 5% devono indicare la presenza sull’etichetta– La carne, le preparazioni di carne e i prodotti della pesca proposti come una fetta o un filetto ma composti da diversi pezzetti uniti con additivi o enzimi devono specificare che il prodotto è ottenuto dalla combinazione di più pezzi (per esempio:carne separata meccanicamente )– I salumi insaccati devono indicare quando l’involucro non è commestibile– Gli allergeni devono essere evidenziati nella lista degli ingredienti con accorgimenti grafici (grassetto o colore)– La scritta “oli e grassi vegetali” deve essere abbinata all’indicazione del tipo di oli o grassi utilizzato (es. soia, palma, arachide). Nelle miscele è ammessa la dicitura “in proporzione variabile”– L’acqua aggiunta quando la presenza nel prodotto finito è superiore al 5%. deve essere dichiarata in etichetta– Caffeina: le bevande diverse da tè, caffè e dai drink a base di tè e caffè con un tenore di caffeina maggiore di 150 mg/l devono riportare sull’etichetta oltre alla scritta “Tenore elevato di caffeina” (introdotta nel 2003) l’avvertenza “Non raccomandato per bambini e donne in gravidanza o nel periodo di allattamento”– La data di scadenza deve essere riportata anche sulle confezioni preconfezionate all’interno del prodotto– La carne, le preparazioni a base di carne e i prodotti ittici surgelati o congelati non lavorati, devono indicare il giorno, il mese e l’anno della surgelazione o del congelamento.– Acidi grassi trans: entro tre anni dall’entrata in vigore del regolamento verrà redatto un rapporto per valutare l’opportunità di riportare la presenza di acidi grassi trans nella tabella nutrizionale. Sino a quel momento è vietato riportare questa indicazione anche in modo volontario– Le diciture obbligatorie, le indicazioni nutrizionali e quelle relative all’origine devono essere nello stesso campo visivo della denominazione di vendita.– Quando la superficie della confezione è inferiore a 10 cm2 è sufficiente riportare le notizie essenziali: denominazione di vendita, allergeni eventualmente presenti, peso netto, termine minimo di conservazione (“da consumarsi preferibilmente entro …”) o data di scadenza (“da consumarsi entro …”). L’elenco degli ingredienti può essere indicato anche con altre modalità (ad esempio negli stand di vendita) e deve essere disponibile su richiesta del consumatore.Il regolamento entrerà in vigore venti giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Ue, e le nuove regole dovranno essere applicate entro tre anni (cinque per le informazioni nutrizionali).

Novità Materie Plastiche per Alimenti

Novità nel settore imballaggi in plastica destinati al contatto con alimenti, il 1 maggio 2011 è entrato in vigore il nuovo regolamento UE 10/2011 che sostituisce (per il solo settore materiale plastico) il DM 21/03/73 e smi. Il nuovo regolamento non si applica ai prodotti in gomma e silicone per i quali resta i vigore la vecchia normativa. Cambiano le modalità operative, i requisiti, cambiano anche i simulati e le metodiche analitiche. Il nostro laboratorio è a disposizione per tutti coloro che necessitano di chiarimenti, analisi e verifiche specifiche.

Nuovi Standard Multiresiduali Per Il Settore Orotofrutticolo

In seguito alle esigenze di tutela dei consumatori e richieste dei propri clienti, LAB-CONTROL ha predisposto 3 gruppi standard di multiresiduale per la ricerca dei residui di prodotti fitosanitari nel settore ortofrutticolo con la ricerca di oltre 270 principi attivi. (eventuali ulteriori ricerche specifiche dovranno essere effettuati singolarmente, quali Fosetyl alluminio, Ditiocarbammati, ecc…). MULTIRESIDUALE TIPO A E’ il gruppo multiresiduale “classico”, effettuato con metodo UNI EN 12393 accreditato SINAL con ricerca in GC/MS, consigliato alle aziende agricole o commercianti per piani analitici in autocontrollo (verifica trattamenti da quaderno di campagna). MULTIRESIDUALE TIPO B E’ il gruppo multiresiduale, effettuato con metodo UNI EN 12393con ricerca in GC/MS, che in aggiunta al TIPO A permette di avere una maggiore verifica di principi attivi, consigliato a commercianti e/o azienda che eseguono trattamenti specifici, trattamenti post-raccolta o in assenza di informazione sui trattamenti effettuati. MULTIRESIDUALE TIPO C E’ il gruppo multiresiduale , effettuato con metodo ISTISAN con ricerca in HPLC-DAD, necessario per effettuare la ricerca di quelle molecole di ultima generazione che non sono determinabili tramite GCMS (quali imidacloprid, thiacloprid, thiamethoxan , indoxacarb, pyraclostrobin, ecc…); consigliato alle aziende agricole o commercianti per piani analitici in autocontrollo (verifica trattamenti da quaderno di campagna), in aggiunta al TIPO A e B. LAB-CONTROL è a completa disposizione per maggiori informazioni e/o per effettuare ricerche analitiche specifiche (erbicidi, regolatori di crescita, ecc..)

Materiali Plastici Destinati al Contatto Alimentare

Con il DM 174 del 24/09/2008, in seguito al recepimento della Direttiva CE 2007/19, si introducono degli importanti aggiornamenti e novità nel settore dei materiali plastici destinati al contatto alimentare (DM 27/03/73 e s.m.i.) La nuova normativa sottolinea la necessità di testare i materiali plastici per la ricerca di FTALATI, additivi impiegati nella produzione, soggetti a limiti di migrazione specifica e limiti di migrazione specifica totale. Inoltre il DM 174 del 2008 evidenzia che i materiali ed oggetti in materia plastica e le materie prime destinate alla loro produzione siano accompagnate da una dichiarazione scritta attestante la conformità al contatto alimentare. La LAB-CONTROL è a disposizione per eseguire le ricerche analitiche di conformità alimentare in merito alle modifiche apportate dal DM 174 del 2008.

Analisi Fitofarmaci

Lab-Control è in grado di soddisfare tutte le esigenze dei clienti per quanto riguarda le analisi di residui fitosanitari su prodotti ortofrutticoli ai sensi del nuovo regolamento CE 396/2005 e s.m.i., grazie al nuovo screening in GC/MS accreditato SINAL e alla ricerca delle molecole in HPLC, abbinando anche le due tecniche. In riferimento alla libera circolazione delle merci all’interno della unione europea, a partire dal mese di settembre sono entrati definitivamente in vigore i nuovi limiti massimi comunitari per i residui di prodotti fitosanitari su prodotti di origine vegetale ed animale. Da molti anni l’unione europea studiava l’armonizzazione dei limiti e le contaminazioni (infatti in molti casi i limiti sono stati “inalzati” per casi di contaminazioni pregresse sul terreno, ad es. oxadixil, ecc…) Il regolamento CE in questione è il n. 396/2005 del 23 febbraio 2005 come successivamente aggiornato dal reg. CE 178/2006 (Allegato I) e reg. CE 839/2008 (Allegati II, III, IV). A partire da tale data le analisi di laboratorio effettuate saranno condotte tenendo in considerazione i limiti di determinazione (LOQ) speciificati in tale regolamento e la conformità sarà effettuata in riferimento ai regomenti sopracitati. Tale conformità sara pertanto valida in tutti gli stati membri della unione europea senza possibilità di deroghe o vincoli da parte dei singoli stati. Con l’entrata in vigore dei regolamenti citati, vengono automaticamente abrogate tutte le leggi europee e nazionali precedentemente in vigore, i regolamenti CE per statuto non necessitano di recepimenti a livello nazionale e sono quindi direttamente applicabili.

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